Per quanto riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) la direttiva 2004/40/CE ha apportato delle novità in termini di recepimento delle misure di sicurezza da parte degli stati europei in detta materia. Il termine ultimo che era stato fissato per il recepimento della disciplina in ambito nazionale era il 30 aprile del 2012.
In particolare come si ricorderà Il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato la proposta di nuova direttiva che sostituisce quella 2004/40/CE. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. Tuttavia, anticipando l’adozione della nuova direttiva al 30 aprile 2012, la maggioranza degli Stati membri non ha avuto modo di recepirla.
Data la complessità tecnica della materia e la difficoltà di organizzazione degli Stati membri, si è deciso di posticipare il termine ultimo per la recezione dell’atto comunitario, sì da rendere praticabile a tutti l’adattamento alle nuove disposizioni. La Direttiva 2012/11/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2012, ha prorogato quindi il termine ultimo per la recezione modificando l’articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, e fissando come ultimo termine il 31 ottobre del 2013.
Inoltre si ricorda che le suddette disposizioni concernono i campi elettromagnetici, ma prevedono anche altre materie di applicazione particolari che sono:
- Lavorazione del legno: utilizzo di macchine CNC, pressatura, incollaggio, piegatura
- Forni per riscaldo (esclusi quelli ad alimentazione diversa da quella elettrica)
- essicazione fibre, lavorazione fibre nell’industri tessile
- utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di energia elettrica
- lavorazione con macchinari quali cesoie, presse e simili.
Alla data di scadenza prevista fa riferimento l’applicazione delle specifiche indicazioni per la valutazione e le conseguenti misure di sicurezza, pena l’applicazione delle relative sanzioni previste dal Titolo VIII capo IV del Decreto legislativo 81/2008 Questo in quanto lo stesso decreto legislativo prescrive di valutare in maniera assoluta tutti i rischi.
Autore: Luciano Mottola